Un approccio incentrato sul minore: panoramica dei principi da applicare nel procedimento con un minore

Per le vittime di tratta di minori sono particolarmente importanti l’art. 6 Diritto alla vita e allo sviluppo, l’art. 12 Diritto di partecipazione e l’art. 17 Accesso alle informazioni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia

Rispetto e dignità

Ogni minore deve essere trattato conrispetto e dignità.

  • Rispetto della diversità delle risorse culturali
  • Promozione dello sviluppo dell’autostima mediante incoraggiamenti, critiche costruttive e fissazione di obiettivi realizzabili

Preambolo della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia: Riconoscimento della dignità e della parità di diritti

Divieto di discriminazione

Nessun minore deve essere discriminato per la sua età, il suo sesso, la sua nazionalità, la sua razza, la sua lingua, la sua religione, la sua estrazione etnica o sociale o la sua posizione sociale.

  • Riconoscimento senza pregiudizi del minore come persona autonoma
  • Evitare qualsiasi forma di categorizzazione o stigmatizzazione del minore
  • Ascolto attivo, empatia e rispetto nei confronti del minore
  • Riconoscimento prioritario del minore in quanto persona minorenne prima del suo status di persona richiedente asilo, di persona sprovvista di documenti o di vittima di tratta di minori o di altre forme di sfruttamento
  • Evitare una diversa forma di assistenza o di procedura sulla base dello status di soggiorno o delle differenze a livello cantonale

Articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia: Rispetto dei diritti del minore senza alcuna discriminazione

Considerazione dell’interesse superiore del minore

L’interesse superiore del minore deve essere questione di fondamentale importanza, affinché sia possibile trovare una soluzione adeguata alla sua situazione.

  • Sviluppo di un approccio personalizzato perché ogni minore ha una personalità unica che è il risultato delle sue esperienze e delle situazioni vissute.
  • Consapevolezza che il minore conosce meglio di tutti la propria situazione
  • Sviluppo con il minore di una relazione basata su dialogo e cooperazione

Art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia: L’interesse del minore deve essere preso in considerazione prioritariamente.

Vita, sopravvivenza e sviluppo

Ogni minore deve poter crescere in un ambiente sicuro e stabile.

  • Disponibilità di un ambiente atto a promuovere lo sviluppo del minore
  • Introduzione delle misure necessarie affinché il minore sia protetto da qualsiasi forma di violenza, sfruttamento, negligenza e abuso.
  • Supporto al minore nel suo sviluppo personale, sociale, fisico e intellettuale.

In particolar modo nei casi di tratta di minori

  • Garanzia di protezione e sicurezza del minore
  • Prevenzione di ulteriori situazioni di controllo, violenza, manipolazione o sfruttamento (protezione dal "re-trafficking")

Art. 6 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia: Diritto alla vita e allo sviluppo

Partecipazione

Al minore deve essere data la possibilità di esprimere la sua opinione e tale opinione deve essere presa in considerazione.

  • Coinvolgimento del minore in tutte le decisioni che lo riguardano
  • Incoraggiamento del minore ad esprimere i suoi interessi, i suoi desideri e le sue paure
  • Considerazione dell’opinione del minore nell’ambito del procedimento giudiziario e in particolare negli interrogatori
  • Considerazione dell’opinione del minore in tutte le fasi del procedimento
  • Considerazione dei fattori culturali e linguistici che possono costituire un ostacolo alla partecipazione del minore

In particolar modo nei casi di tratta di minori

  • Garanzia di protezione e sicurezza del minore
  • Garanzia che il minore possa esprimere la sua opinione nella consapevolezza di essere al sicuro

Art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia: Il minore che è in grado di formarsi una propria opinione deve poterla esprimere liberamente in tutte le questioni che lo riguardano.

Informazione

Ogni minore deve essere informato sui suoi diritti e obblighi.

  • Messa a disposizione di informazioni chiare in una lingua comprensibile al minore
  • Trasmissione al minore di informazioni sui suoi diritti, le modalità di assistenza, la procedura d'asilo, i servizi offerti,

il ricongiungimento familiare, ecc.

  • Spiegazione al minore dell'importanza di esprimere la sua opinione, in funzione della sua età e della sua maturità

In particolar modo nei casi di tratta di minori

  • Trasmissione di informazioni sugli accertamenti svolti in Svizzera e all’estero, sui relativi risultati e sulle procedure (tra cui la procedura d'asilo, il procedimento concernente il diritto di soggiorno o l’aiuto alle vittime e la procedura penale contro i trafficanti di esseri umani)

Art. 17 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia: Accesso alle informazioni che hanno come obiettivo la promozione del suo benessere fisico e psichico

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