Caso b) e c)

Ritorno volontario o ricongiungimento familiare in uno Stato terzo

Se dagli accertamenti sulla situazione individuale di un minore, arrivato da un altro Paese e identificato in Svizzera come vittima di tratta di minori, emerge che la soluzione migliore per il minore è lasciare la Svizzera, esistono due soluzioni durature:1

  • ritorno volontario nel Paese di origine
  • trasferimento in uno Stato terzo, ad esempio nell’ambito di un ricongiungimento familiare

In caso di ritorno volontario o di trasferimento in uno Stato terzo, sono necessarie doppie misure di protezione di carattere giuridico e tecnico-assistenziale: quelle per i minori e quelle per le vittime di tratta di esseri umani. (Esempio ritorno)

Fase 1: misure e accertamenti prima dell’organizzazione del ritorno volontario o del trasferimento in uno Stato terzo2

Ritorno di richiedenti asilo minorenni non accompagnati:

  • Il minore necessita fin dall’inizio di una persona di fiducia e di un curatore o una curatrice in Svizzera Inoltre, necessita di una curatela o di assistenza da parte di un’organizzazione nel Paese di origine o nello Stato terzo.3
  • Deve essere effettuata una valutazione dei rischi.
  • L’OIM deve essere coinvolta fin dall’inizio degli accertamenti e dell’organizzazione in vista di un ritorno volontario.
  • Durante gli accertamenti, le diverse istituzioni (ad es. l’OIM, il SSI, il personale medico, l’assistenza psicosociale, il personale dell’alloggio) devono lavorare a stretto contatto al fine di garantire un modo di procedere coerente. Per quanto concerne la decisione sulla data e lo svolgimento del ritorno volontario, non devono essere prese iniziative individuali.
  • Sono necessari accertamenti riguardo alla situazione nel Paese di origine o nello Stato terzo (famiglia e ambiente) al fine di garantire che il ritorno sia conforme al bene del minore. Ulteriori informazioni sugli accertamenti riguardo alla situazione nel Paese di origine o nello Stato terzo sono disponibili nel manuale SSI (capitolo 5)

Prima del ritorno di vittime minorenni della tratta di esseri umani è necessario effettuare approfonditi accertamenti sulla situazione individuale con il coinvolgimento di specialisti:

  • Ii diritti delle vittime devono essere tutelati.
  • Deve essere concesso un periodo di recupero e riflessione sufficientemente lungo.
  • Affinché al minore siano garantite ampia protezione e assistenza, nonché la tutela dei diritti come vittima, per le vittime di tratta di minori e situazioni di sfruttamento non è consentito organizzare immediatamente il ritorno nel Paese di origine o il proseguimento del viaggio verso uno Stato terzo.

Accertamenti riguardo alla situazione e agli effetti sull'interesse del minore nel Paese di origine:

  • È obbligatorio effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza nel Paese di origine. Devono essere accertati con precisione i rischi esistenti prima, durante e dopo il ritorno – ciò comprende la conferma che la famiglia non sia coinvolta nel processo di tratta di esseri umani e disponga della volontà e dei mezzi necessari per occuparsi del minore che ritorna.
  • Deve essere chiarito in che misura la comunità sosterrà il minore dopo il suo ritorno. Molte vittime della tratta di minori dopo il loro ritorno vengono stigmatizzate. Un minore non deve fare ritorno in una comunità che non gli fornisce alcun sostegno.4
  • Deve essere obbligatoriamente chiarito quali strutture potranno accogliere il minore dopo il suo ritorno. Deve essere inoltre garantito che il minore venga assistito almeno fino alla maggiore età (potenzialmente anche più a lungo, cioè fino alla sua indipendenza).5

Il minore esprime il desiderio di ritornare nel Paese di origine o presso membri della famiglia:

  • la decisione in merito a un possibile ritorno necessita di approfonditi accertamenti nel Paese di origine o nello Stato terzo, al fine di garantire che il minore non continui a essere esposto a pericoli anche lì. Su questo punto il volere e il bene del minore possono essere in conflitto.

Fase 2: preparazione del ritorno volontario e accoglienza nel Paese di origine o nello Stato terzo6

  • Il trasferimento in uno Stato terzo è possibile solo se il minore dispone di un titolo di soggiorno a lungo termine in tale Stato e se da tutti gli accertamenti preventivi è emerso che si tratta della migliore soluzione duratura per il minore stesso.
  • Le riunioni di consulenza nel Paese di soggiorno hanno lo scopo di dare al minore la possibilità di esprimere le sue aspettative, i suoi sogni e le sue paure.
  • Le informazioni così ottenute sono importanti per gli operatori del Paese di origine, che devono strutturare il processo di reintegrazione in sintonia con le esigenze del minore e con il suo interesse superiore.
  • I rappresentanti locali dell’OIM e, in base alla situazione, le autorità locali, le ONG locali e/o i genitori devono essere informati delle misure adottate e di tutte le esigenze specifiche del minore.
  • In base alla situazione dei genitori, il minore viene accolto dagli assistenti sociali locali e dai rappresentanti dell’OIM locale, di una ONG locale oppure delle autorità locali. Il primo contatto con il minore deve avvenire in un luogo idoneo e alla presenza di specialisti in grado di fornire assistenza alle vittime di tratta di minori.

Fase 3: processo di (re-)integrazione

Il processo di reintegrazione richiede molto tempo. In questa fase, i problemi già esistenti del minore emergono in modo ancora più marcato ed è difficile affrontarne le conseguenze a livello psichico. Durante l’attuazione del piano di reintegrazione è necessario considerare la storia, il livello di sviluppo, i problemi di salute, la situazione familiare e le esigenze formative e professionali del minore. Il progetto di vita preventivamente abbozzato deve essere rispettato dagli assistenti in loco e seguito per quanto possibile. È particolarmente raccomandato il sostegno per la frequenza della scuola o di un corso di formazione. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale SSI (capitolo 7) (vedi Esempio ritorno)

1 Cfr. Rapporto di monitoraggio GRETA Svizzera (2015), Repatriation and return of victims (para. 174), Proposal no. 21.

2 Queste raccomandazioni seguono sia le direttive dell’OIM sul ritorno volontario che le UNICEF Guidelines 2006.

3 Cfr. ibid.

4 ECPAT Switzerland 2009, p. 78.

5 Cfr. OIM 2011, Standards für die Rückkehr und Reintegration unbegleiteter minderjähriger Opfer von Menschenhandel (Standard per il ritorno e la reintegrazione di vittime minorenni, non accompagnate, della tratta di esseri umani).

6 Cfr. ECPAT Switzerland, Handbuch Kinderhandel in der Schweiz – Interdisziplinäre Schulung (2009), p. 78 (Manuale sulla tratta di minori in Svizzera – Corso di formazione interdisciplinare).

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