Diritti dei minori vittime di tratta di esseri umani nell’ambito della procedura penale

Nell'ambito della procedura penale contro gli autori, le vittime della tratta di esseri umani hanno particolari diritti di informazione, protezione e partecipazione. Inoltre, durante gli interrogatori di vittime minorenni si applicano particolari disposizioni in materia di protezione.

Il confronto della vittima minorenne con la persona accusata deve essere evitato d’ufficio. In linea di principio, tale confronto può essere ordinato solo se la vittima lo richiede espressamente, oppure se non è possibile garantire in altro modo il diritto della persona accusata di essere sentita.1

In casi eccezionali, la procedura penale può essere sospesa per proteggere una vittima che era minorenne al momento del reato. Ciò presuppone un interesse prioritario e cogente della vittima alla sospensione e, cumulativamente, il consenso della vittima o del suo rappresentante legale.2 Importante è in ogni caso che sia garantita la protezione dal minore da ulteriori abusi.

Per quanto concerne l’interrogatorio, valgono le seguenti regole3

  • In linea di principio, la persona di fiducia del minore può assistere all’interrogatorio nella stessa stanza, a meno che non vi siano ragioni per cui la persona di fiducia debba essere successivamente interrogata come testimone.4
  • L’autorità può escludere la persona di fiducia dalla procedura se ritiene che possa influire in maniera determinante sul minore.
  • Di norma un minore può essere interrogato solo due volte. Un secondo interrogatorio ha luogo solo se durante il primo interrogatorio le parti non hanno avuto modo di esercitare i propri diritti, oppure se il secondo interrogatorio è indispensabile nell’interesse dell’indagine o del minore.
  • L’interrogatorio deve essere svolto da un inquirente appositamente istruito in presenza di una persona psicologicamente preparata. Entrambi devono registrare in un rapporto particolari osservazioni. Se non ha luogo alcun confronto, è obbligatorio effettuare una registrazione audio e video dell’interrogatorio.
  • Le parti, segnatamente l’imputato e la sua difesa, possono esercitare il proprio diritto di porre domande esclusivamente attraverso l'interrogante. Non hanno il diritto di porre domande direttamente.

1 Cfr. art. 154 cpv. 4 lit. a CPP.

2 Cfr. art. 319 cpv. 2 CPP.

3 Cfr. art. 154 cpv. 3 e 4, lit. b-f CPP.

4 Cfr. art. 152 cpv. 2 CPP

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