Permesso di soggiorno

La collaborazione con le autorità e la disponibilità a deporre nella procedura penale costituiscono di norma i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani. In genere, le vittime della tratta di esseri umani che non vogliono testimoniare devono lasciare rapidamente la Svizzera. Nel caso delle vittime minorenni, ciò non deve accadere: il loro consenso alla cooperazione con le autorità preposte al perseguimento penale non deve essere determinante ai fini della concessione di un permesso di soggiorno. È necessario un diritto di soggiorno incondizionato per i bambini e gli adolescenti vittime della tratta di esseri umani. Se il rimpatrio nel Paese di origine o il trasferimento in uno Stato terzo non corrisponde al bene del minore, gli deve essere concesso di soggiornare in Svizzera in modo regolamentato, così che sia possibile una pianificazione individuale della vita senza una costante insicurezza.

Strutture transitorie dopo il compimento del 18° anno di età

Per le vittime della tratta di minori sono necessarie strutture transitorie che le assistano nella pianificazione della vita anche dopo il passaggio alla maggiore età. Modelli di best practice a tale riguardo sono offerti dai Cantoni Vallese, Friburgo e Giura, dove i minori non accompagnati ottengono l’assistenza fino al 25° anno di età.

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