Fase 2: Fase di preparazione (art. 26 segg. Legge sull’asilo)

Domande del consulente legale e della persona di fiducia

Dopo che la SEM ha registrato i loro dati, i richiedenti d’asilo hanno un primo colloquio con il servizio di consulenza legale. Poi il/la rappresentante legale, che è anche la persona di fiducia per i richiedenti asilo minorenni non accompagnati, li prepara al primo interrogatorio da parte della SEM. Inoltre, nei primi tre giorni dall’ingresso nel CAF, il personale infermieristico del CAF provvede a fornire ai richiedenti asilo le prime informazioni di carattere medico.

In caso di sospetto di tratta di esseri umani, la SEM effettua un interrogatorio supplementare per verificare i segnali e ottenere maggiori informazioni sulla fattispecie della tratta di esseri umani. Di norma, tale interrogatorio si svolge prima che la persona venga ascoltata sui motivi che hanno portato alla fuga. Se il sospetto viene confermato, la SEM concede un periodo di recupero e riflessione di almeno 30 giorni (art. 13 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani). Il periodo di recupero e riflessione deve però essere concesso assolutamente prima dell’interrogatorio sulla tratta di esseri umani. Un interrogatorio di questo tipo, senza che prima la persona interessata abbia avuto tempo sufficiente per occuparsi personalmente della tematica ed eventualmente ricorrere ai servizi di un consultorio per le vittime specializzato, può avere come conseguenza che non venga fornita alcuna informazione e, nel peggiore dei casi, che l’interrogatorio rappresenti un nuovo trauma.

Soggetti che entrano in contatto con il minore in questa fase:

  • Interrogatore/trice SEM
  • Personale addetto all’assistenza e alla sicurezza del CAF
  • Personale infermieristico del CAF
  • Assistente spirituale
  • Interprete
  • Insegnanti
  • Volontari
  • Consulenza per il ritorno OIM
  • consulente/rappresentante legale o persona di fiducia

Campanelli d'allarme da osservare in particolare in questa fase

Il minore

  • non è in possesso dei propri documenti di viaggio oppure i documenti sono nuovissimi o falsificati.
  • racconta una storia stereotipata, che appare studiata a tavolino e risulta simile a quella di altri minori dello stesso Paese.
  • afferma di essere già maggiorenne, ma sembra chiaramente più giovane.
  • alle domande su percorso o sull’organizzazione del viaggio risponde di dover restituire i costi di viaggio il più velocemente possibile lavorando.
  • sa ricostruire quanto accaduto in patria o durante il viaggio solo in modo frammentario e i suoi ricordi presentano molte lacune.
  • è sposato con una persona nettamente più anziana, che ha già presentato una domanda di asilo in Svizzera e le storie o le date indicate dai due non sono congruenti (segnale di matrimonio forzato).

Misure aggiuntive nella fase 2

  • Tutti i soggetti che sono in contatto con il minore devono: Segnalare le circostanze sospette alla persona competente presso la SEM
  • SEM: informare partner e organizzazioni interni ed esterni che sono in contatto con il minore o che lo saranno (consulenti, rappresentanti legali, addetti all’assistenza e alla sicurezza, personale sanitario, assistenti spirituali, consulenti per il ritorno ed eventuali altri soggetti)
  • Prima dell’interrogatorio del minore sulla tratta di esseri umani, contattare un consultorio per le vittime e l’ARP/APMA
  • Prima dell’interrogatorio sulla tratta di esseri umani, concedere al minore un periodo di recupero e riflessione e avviare le misure previste dall’art. 12 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani. 
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